Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-06-15;6900#art-2

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Art. 2 Che autorizza la Direzione generale del Debito pubblico a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri di iscrizione, alcuni titoli di debiti e redimibili stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 %. — Testo vigente | Portale Normativo