Art. 1
In vigore dal 9 ago 1890
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerando la convenienza che i ruderi dell'Anfiteatro Greca in Siracusa siano sottratti alla proprietà privata e vengono in proprietà dello Stato;
Vista l'istanza 17 settembre 1887 con cui il R. Commissario dei Musei e degli scavi chiedeva che fosse dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione di un pezzo di terreno di proprietà Benanti compreso nel recinto dell'Anfiteatro Greco;
Visto che furono adempiute le formalità prescritte dagli articoli 4, 5, 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2559 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Visti gli articoli 12 e 84 della detta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sopra proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È dichiarata di pubblica utilità a favore dello Stato, rappresentato dal R. Commissariato per le Antichità e Belle Arti di Sicilia, l'espropriazione del fondo dei Fratelli Giovanni, Salvatore, Alessandro, Francesco Benanti, esistente sull'area dell'Anfiteatro di Siracusa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1890.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-06-08;6958#art-1