Art. 1
In vigore dal 10 lug 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 1° settembre 1889 del consiglio comunale di Ischitella, con la quale si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 85, in eccedenza al limite normale stabilito nel regolamento della provincia di Capitanata;
Veduta la deliberazione 22 dicembre stesso anno della giunta provinciale amministrativa di Foggia, che approva quella succitata del comune di Ischitella;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 2 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata al 1890;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Ischitella di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire ottantacinque (L. 85).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 20. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-06-05;3799#art-1