Art. 1

In vigore dal 12 lug 1890
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Al R. Ginnasio IV, istituito in Palermo col Nostro decreto 23 giugno 1887, è data la denominazione di «Giovanni Meli». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 maggio 1890. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-05-31;6895#art-1

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Art. 1 Che da' al IV R. Ginnasio istituito in Palermo la denominazione di «Giovanni Meli». — Testo vigente | Portale Normativo