Art. 2
In vigore dal 3 lug 1890
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Castelnovetto e di Cozzo, a cui si procederà a norma di legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare la azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1890.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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