Art. 1
In vigore dal 23 lug 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza del sindaco di Montevarchi (Arezzo), diretta a conseguire la Nostra autorizzazione alla inversione di rendite provenienti dalle opere pie monte pio e fraternite del latte, amministrate dal comune, a favore dell'erigendo asilo infantile, proposta dal consiglio comunale con deliberazioni del 31 dicembre 1887 e 10 dicembre 1889;
Vista l'altra istanza del sindaco stesso e del presidente del comitato locale costituitosi per onorare la memoria del Re Vittorio Emanuele II, colla quale chiedesi che l'asilo stesso, al nome di Vittorio Emanuele II dedicato, venga eretto in ente morale e sia approvato il relativo statuto organico;
Viste le deliberazioni del consiglio comunale 31 dicembre 1887 e 10 dicembre 1889, concernenti la inversione a favore dell'asilo infantile delle seguenti rendite:
L. 498, 00 dal monte pio, proveniente dalla rivendicazione del beneficio Micchi Vaccai;
L. 29, 28 dallo stesso monte pio, dotaggio istituito dagli ufficiali del monte con deliberazione dell'8 aprile 1565;
L. 35, 28, dalla fraternità del latte, dotaggi istituiti in epoca remota dagli amministratori del tempo.
Visto che dagli atti prodotti risulta che l'asilo infantile può disporre di un annuo reddito di L. 2,518, 42;
Vista la deliberazione 1° maggio 1888 della deputazione provinciale di Arezzo;
Visti gli art. 23, 24 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dello interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il consiglio comunale di Montevarchi è autorizzato ad invertire a favore dell'asilo infantile Vittorio Emanuele II, le rendite suddette provenienti dal monte pio e dalla fraternità del latte.
L'asilo infantile stesso è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico, composto di 27 articoli, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 28 maggio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 43. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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