Art. 2

In vigore dal 13 giu 1890
L'ente predetto è autorizzato ad accettare la donazione fatta con atto 30 maggio 1888 da Giovanni Forgnon Bagier, di una casa del valore di lire 309.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-05-18;3786#art-2

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