Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-05-15;6875#art-2

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Art. 2 con il quale e' abolita l'azione penale e sono condotte le pene ai contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge del 30 giugno 1889, numero 6168 (Serie 3ª) e dell'articolo 5 della legge 1° ottobre 1873, numero 1593 (Serie 3ª) — Testo vigente | Portale Normativo