Art. 2 con il quale e' abolita l'azione penale e sono condotte le pene ai contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge del 30 giugno 1889, numero 6168 (Serie 3ª) e dell'articolo 5 della legge 1° ottobre 1873, numero 1593 (Serie 3ª) — Testo vigente | Portale Normativo