Art. 2
In vigore dal 14 giu 1890
Alle espropriazioni dei beni immobili a tale scopo occorrenti, e che saranno designate dal predetto Nostro Ministro, verrà provveduto a mente delle citate leggi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1890.
UMBERTO.
E. Bertolè-Viale.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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