Art. 1
In vigore dal 19 lug 1890
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 112 articoli del complessivo valore di stima di L. 7344,93;
Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª);
Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi;
Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire settemilatrecentoquarantaquattro e centesimi 93 (L. 7344,93);
L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª);
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-05-04;6911#art-1