Art. 1

In vigore dal 19 lug 1890
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 112 articoli del complessivo valore di stima di L. 7344,93; Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª); Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi; Sentito l'avviso del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire settemilatrecentoquarantaquattro e centesimi 93 (L. 7344,93); L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª);
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