Art. 1
In vigore dal 8 giu 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto organico della compagnia di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo in Roma, approvato con atti del 25 gennaio 1764 e 21 marzo 1820, dal quale risulta che il sodalizio medesimo non ha per iscopo principale e prevalente il culto, ma la beneficenza; che non ha i caratteri delle altre confraternite e che quindi è da ritenersi un'opera pia con oneri di culto, come ha proposto il Regio delegato straordinario per l'amministrazione del sodalizio stesso;
Visto il conforme voto della giunta provinciale amministrativa;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il relativo regolamento 27 novembre stesso anno.
Udito il parere del consiglio di Stato a sezioni riunite dell' interno e di grazia e giustizia e dei culti;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La compagnia di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo in Roma, è riconosciuta come opera pia ed è assoggettata all'osservanza della legge 3 agosto 1862.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1890
Reg. 173. Atti del Governo a f 159. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. II Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-17;3758#art-1