Art. 1

In vigore dal 8 mag 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda della società di patronato pei giovani liberati dalla casa di custodia in Bologna, diretta ad ottenere che la società stessa sia eretta in corpo morale; Visto il relativo statuto organico della società medesima presentato per la Nostra approvazione; Vista la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle opere pie; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . La società di patronato pei giovani liberati dalla casa di custodia in Bologna è eretto in corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-03;3729#art-1

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Art. 1 Che erige in corpo morale la societa' di patronato pei giovani liberati dalla casa di custodia in Bologna e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo