Art. 1

In vigore dal 29 mag 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3749, sulle servitù militari; Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (Seria 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata; Visto il R. decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (Serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri Baldessa presso Villa San Giovanni (costa Calabra dello stretto di Messina), vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1890. UMBERTO. Bertolè-Viale. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-03-30;6844#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che determinano il numero e l'ampiezza delle zone di servitu' militari da applicarsi alle proprieta' fondiarie adiacenti al magazzino da polveri «Baldessa» presso Villa San Giovanni (Costa Calabra dello stretto di Messina). — Testo vigente | Portale Normativo