Art. 4
In vigore dal 11 mag 1890
La Deputazione predetta avrà un presidente, un vice-presidente ed un segretario economo che saranno per la prima volta nominati da Noi.
In seguito saranno eletti dalla Deputazione, e la loro elezione sarà approvata con decreto Reale.
Le stesse norme saranno seguite per le nomine dei soci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-03-30;6786#art-4