Art. 1

In vigore dal 26 apr 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Tivoli in data 17 agosto 1889, con la quale si faceva domanda che fosse eretto in Ente morale il Convitto Nazionale da aprirsi nella Villa d'Este, per ora con la Scuola tecnica e il Ginnasio, e in seguito cogli altri Istituti d'istruzione secondaria; Visto il Nostro decreto 8 settembre 1889, n. 6422 (serie 3ª); A memoria ed esempio di amore e fedeltà alla patria ed alle sue istituzioni, di religione del dovere, di singolari virtù militari e civili; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Al Convitto Nazionale, alla R. Scuola tecnica e al R. Ginnasio di Tivoli è dato il nome di Convitto Nazionale, R. Scuola tecnica e R. Ginnasio Amedeo di Savoia Duca d'Aosta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1890. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-03-14;6762#art-1

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Art. 1 Al Convitto nazionale, alla R. Scuola tecnica e al R. Ginnasio di Tivoli e' dato il nome di Convitto nazionale, Regia Scuola tecnica e R. Ginnasio Amedeo di Savoia duca d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo