Art. 1
In vigore dal 19 apr 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza prodotta dal consiglio direttivo dell'asilo Savoia per l'infanzia abbandonata, istituito nella città di Roma mercè le oblazioni della carità pubblica e privata, allo scopo di ottenere la erezione del pio istituto in corpo morale e l'approvazione del relativo statuto organico;
Visti gli atti concernenti l'ordinamento costitutivo dell'asilo, la consistenza dei mezzi necessari al normale esercizio delle sue beneficenze in relazione allo scopo sociale che si propone di raggiungere;
Visto lo statuto organico suddetto, deliberato dalla commissione ordinatrice dell'istituto il 12 settembre 1889, e proposto alla sanzione Nostra dal presidente del consiglio direttivo in data 9 gennaio ultimo;
Visto l'articolo 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo Savoia per l'infanzia abbandonata di Roma è eretto in corpo morale, ed è approvato il suo statuto organico, composto di diciotto articoli, che sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1890.
Reg. 173. Atti del Governo a f. 7. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-03-13;3703#art-1