Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-03-02;6664#art-2

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Art. 2 Con il quale sono chiamati alle armi per istruzione i militari di 1ª categoria della classe 1864, di tutti i distretti del Regno, esclusa la Sardegna; quelli di 1ª categoria della milizia speciale della Sardegna, quelli di 2ª categoria delle classi 1868 e 1869, e quelli di 3ª categoria nati nel 1869. — Testo vigente | Portale Normativo