Art. 1
In vigore dal 11 apr 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda presentata dall'amministrazione dell'asilo infantile di Rubiana per ottenere la erezione in ente morale di quell'opera pia e l'autorizzazione ad accettare i legati disposti per la sua costituzione dal conte Chiavarina Amedeo di Rubiana e dal signor Matteo Giraudi, ora defunti;
Vista la deliberazione in data 20 corrente mese, con la quale la giunta provinciale amministrativa di Torino ha espresso, nei limiti della sua competenza, parere favorevole all'esaudimento della detta domanda;
Visti i testamenti in data 23 agosto 1889 e 22 febbraio 1885, coi quali sono stati disposti i detti legati e gli altri atti dai quali risulta che l'asilo dispone di mezzi sufficienti per la sua esistenza;
Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 3 agosto 1862, n. 753;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile di Rubiana è eretto in ente morale ed è autorizzato ad accettare i legati disposti per la sua costituzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1890.
Reg. 172. Atti del Governo a f. 197. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-27;3697#art-1