Art. 1

In vigore dal 20 mar 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza del presidente del comitato provvisorio per la istituzione della Casa Benefica pei giovani derelitti d'ambo i sessi, in Torino, diretta a conseguire la erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto organico della pia opera; Viste le deliberazioni 12 agosto e 5 novembre 1889 del predetto comitato; Viste le deliberazioni 4 settembre e 25 novembre ultimo della giunta provinciale amministrativa di Torino; Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La Casa Benefica pei giovani derelitti d'ambo i sessi, in Torino, è eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico in data 5 novembre 1889, composto di 32 articoli, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1890. Reg. 172. Atti del Governo a f. 141. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-09;3672#art-1

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Art. 1 Che erige in ente morale la Casa Benefica pei giovani derelitti d'ambo i sessi in Torino e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo