Art. 1
In vigore dal 20 mar 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza del presidente del comitato provvisorio per la istituzione della Casa Benefica pei giovani derelitti d'ambo i sessi, in Torino, diretta a conseguire la erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto organico della pia opera;
Viste le deliberazioni 12 agosto e 5 novembre 1889 del predetto comitato;
Viste le deliberazioni 4 settembre e 25 novembre ultimo della giunta provinciale amministrativa di Torino;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La Casa Benefica pei giovani derelitti d'ambo i sessi, in Torino, è eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico in data 5 novembre 1889, composto di 32 articoli, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1890.
Reg. 172. Atti del Governo a f. 141. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-09;3672#art-1