Art. 1
In vigore dal 20 mar 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni 22 aprile e 18 agosto 1889, con le quali il comitato di amministrazione dell'asilo infantile di Cortemaggiore propone che si porti da cinque a sette il numero dei suoi componenti, e che per la validità delle deliberazioni si richieda la maggioranza favorevole di detti componenti, modificandosi così gli articoli 10 e 26 dello statuto organico del pio luogo;
Vista la deliberazione 25 novembre 1889, con la quale il consiglio comunale di Cortemaggiore ha approvato, a sensi dell'articolo 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753, la detta proposta;
Vista la relativa deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Piacenza;
Visti gli articoli 23 e 24 della detta legge 3 agosto 1862, n. 753, ed il regolamento dello stesso anno per l'esecuzione di essa;
Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono modificati gli articoli 10 e 26 dello statuto organico dell'asilo infantile di Cortemaggiore nel senso sopra indicato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1890.
Reg. 172. Atti del Governo a f. 140. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-09;3671#art-1