Art. 4 Che stabilisce che il Reale Collegio femminile di Poggio Imperiale in Firenze; quello del Collegio Reale delle fanciulle in Milano; quello del Reale Educatorio femminile Maria Adelaide di Palermo; quello del Reale Collegio femminile di Verona e quello del R. Istituto femminile di Montagnana devono essere governati secondo lo statuto organico unito al presente decreto. — Testo vigente | Portale Normativo