Art. 2
In vigore dal 8 apr 1890
Il comune di Nuoro concorrerà al mantenimento della detta Scuola con l'assegno di annue lire 4000 (quattromila) e adempirà inoltre a tutti gli obblighi che gl'incombono in base alle deliberazioni sopra mentovate, all'articolo 360 della citata legge del 13 novembre 1859, N. 3725, agli e successivi del citato regolamento per le Scuole normali, approvato col R. decreto del 21 giugno 1883, ed ora abrogato, ed allo art. 7 ed ai capi II e XII del nuovo regolamento per le dette Scuole, approvato col R. decreto del 14 settembre 1889.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1890.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-01-12;6672#art-2