Art. 1

In vigore dal 21 feb 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda della congregazione di carità di Fano (Pesaro) per la riunione in una sola opera pia delle due fin qui distinte: orfanotrofio maschile e ospizio di carità Gabuccini, amministrate da detta congregazione di carità ed aventi scopi affini; Viste le deliberazioni 20 marzo 1888 e 28 settembre 1889, con cui il consiglio comunale di Fano, accettando la proposta della congregazione di carità, consentiva di riunire le due istituzioni in un solo ente, denominato «Orfanotrofio maschile e ospizio di carità Gabuccini», ed approvava uno schema unico di statuto organico; Visto il nuovo schema di statuto organico; Visto il voto favorevole della deputazione provinciale di Pesaro in data 17 luglio 1888; Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753, ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno per la esecuzione di essa; Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . È autorizzata la riunione dell'orfanotrofio maschile e dell'ospizio di carità Gabuccini di Fano in un solo istituto che prenderà nome di «Orfanotrofio maschile ed ospizio di carità Gabuccini».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-01-12;3650#art-1

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