Art. 1

In vigore dal 12 feb 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza 21 giugno 1889 prodotta dal presidente del comitato fondatore ed amministratore del pio istituto «Giuseppe Garibaldi» pei ciechi di Reggio Emilia onde ottenere la erezione dell'istituto medesimo in corpo morale; Visti gli atti uniti a corredo della istanza, da cui risulta che a favore dell'erigendo istituto furono disposti alcuni lasciti da Angelo Carmi con testamento 21 luglio 1884, rogito Carletti; da Gaetano Odorici con testamento 14 settembre 1885, rogito Carletti; da Rachele Rabbeno con testamento 4 aprile 1886, rogito Fontana; da Luigi Pagani con testamento 12 agosto 1887, rogito Scaruffi; da Silvio Spallanzani con testamento 5 gennaio 1888, rogito Vivi; e da D. Angelo Bigi con testamento 7 febbraio 1889, rogiti Pizzarelli; e ritenuto che l'istituto stesso possiede un reddito annuo presunto di lire 7,000; Visto il progetto di statuto organico redatto dal comitato suddetto per la gestione del pio istituto; Vista la deliberazione 19 luglio 1889 della giunta provinciale amministrativa di Reggio Emilia; Visto l'articolo 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il pio istituto «Giuseppe Garibaldi» pei ciechi di Reggio Emilia è eretto in corpo morale ed è autorizzato ad accettare i lasciti di cui sopra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-01-05;3637#art-1

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