Art. 1
In vigore dal 31 gen 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza prodotta dalla congregazione di carità di Castelnuovo Bocca d'Adda per ottenere la erezione in corpo morale dell'asilo d'infanzia povera istituito in quel comune, l'approvazione del relativo statuto organico, e l'autorizzazione ad accettare la gratuita cessione dal comune di parte di un fabbricato rustico con annessa area ad uso di detto asilo, e la cessione del pari gratuita di altra area adiacente disposta a favore dell'istituto medesimo dal signor Giuseppe Cremascoli;
Visti gli atti e le deliberazioni concernenti la accettazione delle gratuite cessioni di detti stabili, e ritenuto che l'asilo infantile suddetto è provvisto di un annuo reddito di circa lire 1,400;
Visto lo statuto organico deliberato dalla congregazione di carità per la gestione dell'asilo da essa amministrato, nell'adunanza del 30 ottobre 1889, nonché la deliberazione 17 ottobre 1889 della giunta provinciale amministrativa di Milano;
Visti gli articoli 15, n. 3, e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La congregazione di carità di Castelnuovo Bocca d'Adda è autorizzata ad accettare, nell'interesse del locale Asilo d'infanzia povera, le cessioni gratuite degli stabili di cui sopra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-22;3629#art-1