Art. 1
In vigore dal 11 gen 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda presentata dall'amministrazione dell'asilo infantile di Settimo Torinese per ottenere l'erezione di quella opera pia in ente morale e la approvazione del relativo statuto organico;
Visto il detto statuto organico;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Torino in data 2 maggio decorso;
Visti gli atti dai quali risulta che il detto asilo dispone di un capitale di impianto di lire 18,500 e di una rendita annua ordinaria di lire 2230 pel concorso del municipio, della congregazione di carità, di altri enti e di privati benefattori;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile di Settimo Torinese è eretto in corpo morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-11-28;3588#art-1