Art. 1

In vigore dal 11 gen 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda presentata dall'amministrazione dell'asilo infantile di Settimo Torinese per ottenere l'erezione di quella opera pia in ente morale e la approvazione del relativo statuto organico; Visto il detto statuto organico; Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Torino in data 2 maggio decorso; Visti gli atti dai quali risulta che il detto asilo dispone di un capitale di impianto di lire 18,500 e di una rendita annua ordinaria di lire 2230 pel concorso del municipio, della congregazione di carità, di altri enti e di privati benefattori; Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile di Settimo Torinese è eretto in corpo morale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-11-28;3588#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo