Art. 1
In vigore dal 11 gen 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il testamento 25 settembre 1886, col quale il sacerdote Luigi Scutellari ha istituito in Brescello due scuole una maschile e l'altra femminile per i figli poveri del luogo;
Vista la deliberazione 19 novembre 1888, colla quale il consiglio comunale di Brescello divisò di proporre la riforma dell'opera pia Scutellari nel senso di fonderla nell'attuale asilo per l'infanzia e costituirne un nuovo istituto da denominarsi Asilo Infantile Scutellari;
Vista la domanda diretta ad ottenere l'approvazione della proposta riforma, e l'erezione in ente morale del detto asilo con l'approvazione del relativo statuto organico;
Visto il predetto statuto e gli atti prodotti a corredo della domanda;
Vista la deliberazione 9 maggio decorso della giunta provinciale amministrativa di Reggio Emilia;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile Scutellari di Brescello è eretto in ente morale ed è autorizzata l'inversione di cui sopra a suo favore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-11-28;3587#art-1