Art. 1 Che da' piena ed intera esecuzione agli accordi sottoscritti in Berna ed in Roma, in Wasghington e in Roma, in Madrid ed in Roma fra i rispettivi ministri delle Poste e Telegrafi per aumentare i limiti del peso e delle dimensioni dei pieghi dei campioni di merci, ammessi al cambio postale fra i diversi Stati. — Testo vigente | Portale Normativo