Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-11-17;6538#art-1

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Art. 1 Che da' piena ed intera esecuzione agli accordi sottoscritti in Berna ed in Roma, in Wasghington e in Roma, in Madrid ed in Roma fra i rispettivi ministri delle Poste e Telegrafi per aumentare i limiti del peso e delle dimensioni dei pieghi dei campioni di merci, ammessi al cambio postale fra i diversi Stati. — Testo vigente | Portale Normativo