Art. 1
In vigore dal 29 dic 1889
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda che il presidente dell'opera Bergamasca per la salute dei fanciulli, costituitasi in Bergamo, ha presentato, in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'assemblea generale dei soci, per ottenere l'erezione in ente morale di quella opera pia e l'approvazione del relativo statuto organico;
Visto il detto statuto;
Vista la deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Bergamo in data 26 luglio decorso;
Visti gli atti, dai quali risulta che l'opera pia possiede un capitale di L. 47,364.01 raccolto per sottoscrizione a fondo perduto e che altre L. 50,500 vennero offerte da parte di 61 oblatori, col vincolo alla concessione di 101 letti nell'erigendo ospizio marino;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'opera Bergamasca per la salute dei fanciulli, costituitasi in Bergamo, è eretta in corpo morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-11-17;3563#art-1