Art. 1

In vigore dal 20 dic 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda del consiglio d'amministrazione dell'università israelitica di Firenze per essere autorizzato; 1° ad accettare l'eredità disposta dal fu Gioacchino Mussatti con testamento olografo 14 dicembre 1868 all'oggetto di istituire in quella città due opere pie, una delle quali con lo scopo di contribuire al mantenimento e all'incremento della scuola maschile popolare israelitica, sotto la denominazione di Talmud Tora e l'altra con lo scopo di venire in soccorso degli israeliti indigenti dimoranti in detta città malati o convalescenti; 2° per la costituzione di dette opere pie in enti morali ed approvazione dei relativi statuti organici; Visti il citato testamento e gli atti relativi alla predetta domanda dai quali risulta che l'eredità lasciata dal suddetto testatore ha un valore complessivo al netto di legati di circa lire 100,000; Vista la deliberazione del suddetto consiglio amministrativo in data 22 dicembre 1886 approvata dalla autorità tutoria in seduta del 15 febbraio 1887; Visto il voto espresso dalla stessa autorità tutoria nelle adunanze 13 novembre 1888 e 1° aprile 1889; Visto il voto del consiglio provinciale scolastico in data 19 settembre 1889; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il consiglio d'amministrazione della università israelitica di Firenze è autorizzato ad accettare l'eredità come sopra disposta dal fu Gioacchino Mussatti per la fondazione delle due opere pie suindicate, le quali sono costituite in enti morali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-11-08;3556#art-1

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