Art. 2

In vigore dal 12 dic 1889
Il pio istituto agricolo suddetto viene eretto in corpo morale, e sarà amministrato nei modi e colle forme da determinarsi in apposito statuto organico, che verrà presentato entro congruo termine alla Nostra sanzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 28 ottobre 1889. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1889. Reg. 171. Atti del Governo a f. 63. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. F. Crispi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-28;3550#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo