Art. 1

In vigore dal 4 dic 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'articolo 3 della legge (testo unico) sul credito fondiario, approvato con regio decreto 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª); Veduta la deliberazione presa nella seduta del 10 ottobre 1889 dalla deputazione amministratrice del credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È autorizzata l'istituzione di una agenzia del credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena nella città di Viterbo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1889. Reg. 170 Atti del Governo a f. 258 Mandillo. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. L. Miceli
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-25;3514#art-1

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