Art. 1

In vigore dal 4 dic 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la deliberazione 22 giugno 1884 con la quale il consiglio comunale di San Sepolcro, propose di unire l'orfanotrofio Bigi al nuovo più florido orfanotrofio Franceschi Marini pure esistente in quel comune portando le conseguenti riforme nel relativo statuto organico; Vista l'altra deliberazione 18 giugno 1885 del detto consiglio comunale relativa agli accordi presi con l'amministrazione dell'orfanotrofio Franceschi Marini; Vista la deliberazione in data 7 settembre 1886, con la quale la deputazione provinciale di Arezzo esprimeva voto favorevole alla accennata proposta con che però debbano tenersi separate le attività patrimoniali delle due opere pie come nel nuovo statuto dell'orfanotrofio Bigi è stato infatti stabilito; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il consiglio di stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . È autorizzata la riforma di cui sopra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-25;3513#art-1

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