Art. 1

In vigore dal 26 dic 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 15 gennaio 1888, numero MMDCCCXIX (p. s.), per la costituzione in ente morale della scuola di agricoltura pratica Luparia in San Martino di Rosignano; Veduto il ricorso in data 17 aprile 1888, con cui Callori cav. Camillo, esecutore testamentario del detto Luparia, presenta alla Nostra sanzione il disegno di statuto organico della suddetta istituzione agraria, chiedendo contemporaneamente la rettifica del citato Nostro decreto in quanto non fu attribuita al ricorrente la qualifica di erede dello zio avvocato Vincenzo Luparia; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il ricorso del cav. Camillo Callori, tendente a conseguire la rettifica del decreto 15 gennaio 1888 sopra citato, è respinto.
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