Art. 1

In vigore dal 27 ott 1889
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione; Veduto che, per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Fondazione Pacifici De Magistris in Sezze, rappresentata dal presidente della Commissione amministratrice, in data 9 gennaio 1889, è stabilito che la stessa Fondazione, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il Ginnasio da essa mantenuto, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il necessario materiale scientifico e non scientifico, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire 12,688; Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1889-90; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Nella città di Sezze, a cominciare dal l° ottobre 1889, e con le condizioni sovraccennate, è istituito un Ginnasio Regio da mantenersi nella forma prescritta dalle leggi 13 novembre 1859, N. 3725, 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª), e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 9 settembre 1889. UMBERTO. P.Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-09;6421#art-1

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Art. 1 Con cui nella citta' di Sezze e' istituito un Ginnasio Regio. — Testo vigente | Portale Normativo