Art. 1
In vigore dal 27 ott 1889
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione;
Veduto che, per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Fondazione Pacifici De Magistris in Sezze, rappresentata dal presidente della Commissione amministratrice, in data 9 gennaio 1889, è stabilito che la stessa Fondazione, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il Ginnasio da essa mantenuto, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il necessario materiale scientifico e non scientifico, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire 12,688;
Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1889-90;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Nella città di Sezze, a cominciare dal l° ottobre 1889, e con le condizioni sovraccennate, è istituito un Ginnasio Regio da mantenersi nella forma prescritta dalle leggi 13 novembre 1859, N. 3725, 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª), e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.
UMBERTO.
P.Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-09;6421#art-1