Art. 2

In vigore dal 11 ott 1889
La provincia di Rovigo concorrerà al mantenimento della detta Scuola con l'annuo contributo di L. 5000 (lire cinquemila), e adempirà inoltre, insieme al comune di Rovigo, a tutti gli obblighi che incombono all'una e all'altro in base alle deliberazioni sopra citate ed agli e successivi del regolamento per le Scuole normali, approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1883, N. 1590. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 9 settembre 1889. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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Art. 2 Che converte la Scuola secondaria femminile provinciale di Rovigo in Scuola normale superiore governativa. — Testo vigente | Portale Normativo