Art. 2

In vigore dal 11 ott 1889
Il comune di Livorno concorrerà al mantenimento della detta Scuola con l'annuo contributo di L. 8000 (lire ottomila), ed adempirà inoltre a tutti gli obblighi assunti con la preaccennata deliberazione ed a quelli che gl'incombono in base agli e successivi del sopra citato regolamento del 21 giugno 1883, N. 1590. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 9 settembre 1889. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-09;6393#art-2

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Art. 2 Che converte la scuola normale femminile di Livorno in Scuola normale superiore femminile. — Testo vigente | Portale Normativo