Art. 2
In vigore dal 11 ott 1889
Il comune di Livorno concorrerà al mantenimento della detta Scuola con l'annuo contributo di L. 8000 (lire ottomila), ed adempirà inoltre a tutti gli obblighi assunti con la preaccennata deliberazione ed a quelli che gl'incombono in base agli e successivi del sopra citato regolamento del 21 giugno 1883, N.
1590.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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