Art. 1
In vigore dal 5 ott 1889
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo infantile di Pralungo per ottener l'erezione in corpo morale del pio istituto e l'approvazione del corrispondente statuto organico;
Visto detto statuto organico;
Visti gli altri atti relativi all'affare, e ritenuto che l'asilo sì mantiene e provvede al suo scopo col prodotto della tassa d'ingresso e delle rette mensili pagate dai bambini accolti e con altri proventi straordinari, disponendo in complesso dell'attività annua di L. 3,800;
Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile di Pralungo è eretto in corpo morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;3481#art-1