Art. 1

In vigore dal 5 ott 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo infantile di Pralungo per ottener l'erezione in corpo morale del pio istituto e l'approvazione del corrispondente statuto organico; Visto detto statuto organico; Visti gli altri atti relativi all'affare, e ritenuto che l'asilo sì mantiene e provvede al suo scopo col prodotto della tassa d'ingresso e delle rette mensili pagate dai bambini accolti e con altri proventi straordinari, disponendo in complesso dell'attività annua di L. 3,800; Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile di Pralungo è eretto in corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;3481#art-1

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