Art. 1

In vigore dal 17 set 1889
UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725; Veduta la deliberazione in data 12 nove mbre1888, con la quale il comune di Pordenone si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso ai sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 3 dicembre 1888, con la quale la Deputazione provinciale di Udine, approvando la deliberazione del municipio di Pordenone, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1889, è istituita nella città di Pordenone una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Spezia, addì 13 agosto 1889. UMBERTO. P. BOSELLI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-13;6348#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che istituisce in Pordenone (Udine) una Scuola tecnica governativa. — Testo vigente | Portale Normativo