Art. 1
In vigore dal 17 set 1889
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;
Veduta la deliberazione in data 12 nove mbre1888, con la quale il comune di Pordenone si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso ai sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Veduta la deliberazione in data 3 dicembre 1888, con la quale la Deputazione provinciale di Udine, approvando la deliberazione del municipio di Pordenone, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1889, è istituita nella città di Pordenone una Scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Spezia, addì 13 agosto 1889.
UMBERTO.
P. BOSELLI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-13;6348#art-1