Statuto
Art. 21
AbrogatoVerificandosi il caso di scioglimento della cassa previsto dall'art. 26 della legge, il fondo disponibile che rimanesse in seguito alla liquidazione, dopo avere rimborsato integralmente tutti i depositi cogli interessi corrispondenti, e soddisfatte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'istituto, nonchè rimborsato il credito del comune di cui all'articolo 23 verrà amministrato e custodito dal municipio per un triennio allo scopo di poterlo destinare alla formazione di una nuova cassa di risparmio.
In vigore dal 9 mag 2025
Statuto-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-13;3455#art-s-21