Art. 1

In vigore dal 19 ott 1889
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione; Veduto che, per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Gallipoli in data 11 aprile 1889, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato, governativo il suo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire diciasettemila cento trentasei (L. 17,136); Veduto il bilancio di previsione della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1889-90: Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Nella città di Gallipoli, a cominciare dal 1° ottobre 1889, e colle condizioni sovraccennate, è istituito un Regio Ginnasio da mantenersi nella forma prescritta dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1861 per le provincie napolitane e dalle leggi 30 giugno 1872, N. 803 (Serie 2ª), e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 1° agosto 1889. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-01;6408#art-1

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Art. 1 Che istituisce un Ginnasio governativo nella citta' di Gallipoli. — Testo vigente | Portale Normativo