Art. 1
In vigore dal 6 ott 1889
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione;
Veduto che, per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Taranto in data 27 dicembre 1888, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Liceo-Ginnasio e Convitto si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire quarantottomila trecento sessantotto (L. 48,368);
Veduto il bilancio di previsione della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1889-90;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Nella città di Taranto, a cominciare dal 1° ottobre 1889 e colle condizioni sovraccennate, è istituito un Regio Liceo-Ginnasio e Convitto nazionale da mantenersi nella forma prescritta dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1861, per le provincie napoletane, e dalle leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª) e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 1° agosto 1889.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-01;6382#art-1