Art. 1
In vigore dal 19 set 1889
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione;
Veduto che per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il municipio di Sansevero in data 1° maggio 1889, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello
Stato la somma annua di lire quattordicimila novecentoventisei (L. 14,926);
Veduto il bilancio di previsione per l'esercizio 1889-90
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Nella città di Sansevero, a cominciare dal 1° ottobre 1889, e colle condizioni sovraccennate, è istituito un R. Ginnasio da mantenersi nella forma prescritta dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1861 per le provincie napoletane e dalle leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª), e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 1° agosto 1889.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, II Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-01;6352#art-1