Art. 1

In vigore dal 14 set 1889
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione; Veduto che, per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di S. Maria Capua Vetere in data 26 febbraio 1889, è stabilito che lo stesso comune, a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Liceo-Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il necessario materiale scientifico e non scientifico, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire trentacinquemila ottocento sessantotto (L. 35,868); Veduto il bilancio di previsione della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1889-90; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Nella città di Santa Maria Capua Vetere, a cominciare dal 1° ottobre 1889 e colle condizioni sovraccennate, è istituito un Regio Liceo-Ginnasio, da mantenersi nella forma prescritta dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1861, e dalle leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Seria 2ª) e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 1° agosto 1889. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-01;6340#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo