Art. 1

In vigore dal 13 set 1889
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri. Vista la domanda della commissione amministratrice dell'asilo infantile di Maccagno Superiore per ottenere l'erezione in corpo morale del pio istituto e l'approvazione del suo istituto organico; Visto detto statuto organico; Vista la deliberazione 7 febbraio 1889 della deputazione provinciale di Como; Visti gli altri atti corrispondenti, e ritenuto che l'asilo ha sede nel proprio fabbricato e provvede al suo mantenimento con la rendita di lire 600 donata da Francesco Baroggi, e col prodotto delle azioni degli oblatori e delle rette mensili a carico dei fanciulli non poveri ammessi nell'istituto; Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile di Maccagno Superiore è eretto in corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-01;3449#art-1

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