Art. 2
In vigore dal 12 set 1889
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Torino a cui si procederà giusta il disposto dell'art. 15 del R. decreto 1° febbraio 1889, N. 5925, e in base alle liste elettorali debitamente riformate, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 28 luglio 1889.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli Zanardelli.
Storico versioni
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