Art. 1

In vigore dal 1 set 1889
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione; Veduto che per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Adria, in data 25 novembre 1888, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire undicimila centocinquanta (L. 11,150); Veduto il bilancio di previsione della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1889-90; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione: Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Nella città di Adria, a cominciare dal 1° ottobre 1889, e colle condizioni sovraccennate, è istituito un Regio Ginnasio, da mantenersi nella forma prescritta dalla legge 13 novembre 1859, N. 3725, e dalle leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª), e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 luglio 1889. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-28;6312#art-1

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Art. 1 Che istituisce nella citta' di Adria (Rovigo) un Regio Ginnasio. — Testo vigente | Portale Normativo