Art. 1

In vigore dal 6 ott 1889
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione; Veduto che, per la convenzione stipulata tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il municipio di Forlì in data 30 gennaio 1889, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il necessario materiale scientifico e non scientifico, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire undicimila duecento sessantotto (L. 11,268); Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1889-90; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Nella città di Forlì, a cominciare dal 1° ottobre 1889, e colle condizioni sovraccennate, è istituito un R. Ginnasio da mantenersi nella forma prescritta dalla legge 13 novembre 1859, N. 3725 e dalle leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª), e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1889. UMBERTO Boselli. Visto. Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-23;6381#art-1

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Art. 1 Che istituisce un R. Ginnasio nella citta' di Forli'. — Testo vigente | Portale Normativo