Art. 1
In vigore dal 4 set 1889
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;
Veduta la deliberazione in data 28 novembre 1888, con la quale il comune di Sulmona si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Veduta la deliberazione in data 17 dicembre 1888, con la quale la Deputazione provinciale di Aquila, approvando la deliberazione del municipio di Sulmona, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 29 giugno 1889, N. 6137 (Serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1889, è istituita nella città di Sulmona una Scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1889.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-18;6306#art-1