Art. 1
In vigore dal 4 set 1889
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;
Veduta la deliberazione in data 28 luglio 1888, con la quale il comune di Racconigi si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Veduta la deliberazione in data 6 settembre 1888, con la quale la Deputazione provinciale di Cuneo, approvando la deliberazione del municipio di Racconigi, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 29 giugno 1889, N. 6137, (Serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1889, è istituita nella città di Racconigi una Scuola tecnica governativa di terza classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1889.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-18;6305#art-1